Messina Denaro, il Riesame esclude gravi indizi contro il medico Francesco Bavetta

Rosalba Pipitone
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Respinta la richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Palermo: per i giudici non è dimostrato che l'endoscopista sapesse chi fosse il paziente

Il Tribunale del Riesame ha respinto l'appello della Procura di Palermo contro il mancato arresto di Francesco Salvatore Bavetta, il medico endoscopista che nel novembre 2020 diagnosticò un tumore al colon a Matteo Messina Denaro, allora ancora latitante. Nelle motivazioni della decisione, i giudici ritengono che gli elementi raccolti non siano sufficienti a sostenere un grave quadro indiziario sulla presunta consapevolezza del sanitario circa la vera identità del paziente, che si era presentato con il nome di Andrea Bonafede.
La decisione conferma il precedente rigetto della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, pronunciato lo scorso luglio. Il collegio ha esaminato gli elementi indicati dagli inquirenti, valutando che diversi comportamenti considerati sospetti possano trovare spiegazioni compatibili con una normale prestazione medica, senza dimostrare la volontà di aiutare il boss a proseguire la latitanza.
Il medico è assistito dagli avvocati Massimo Motisi e Gaetano Di Bartolo, che hanno contestato la ricostruzione accusatoria e sostenuto l'assenza di prove sufficienti a dimostrare che il loro assistito conoscesse la reale identità dell'uomo sottoposto agli accertamenti.

Uno dei punti esaminati dal Riesame riguarda la velocità con cui si svolsero gli accertamenti sanitari e il successivo contatto con il chirurgo Giacomo Urso. Per la Procura, la rapidità dell'iter rappresentava un elemento da approfondire nel quadro dei presunti rapporti tra il medico e il latitante. I giudici hanno invece osservato che la tempistica era coerente con la serietà della situazione clinica. La gravità del quadro emerso dagli esami, secondo la valutazione riportata nelle motivazioni, rendeva comprensibile la necessità di procedere senza ritardi.

Anche le comunicazioni telefoniche tra Bavetta e il paziente sono state analizzate dagli inquirenti come possibili indizi di un rapporto anomalo. Il Tribunale ha però sottolineato che le chiamate si collocavano dopo la conoscenza dei risultati degli esami di laboratorio. Una circostanza che, secondo i giudici, può essere letta come espressione della preoccupazione di Messina Denaro per le proprie condizioni di salute e non costituisce, di per sé, una prova di complicità del sanitario.

Un altro aspetto contestato dalla Procura riguarda la somma di mille euro annotata da Messina Denaro accanto alla voce «COLON», ritenuta superiore al costo abituale della prestazione. Il Riesame ha considerato plausibile una diversa interpretazione: l'importo avrebbe potuto comprendere il complesso degli esami e delle procedure diagnostiche effettuate, anziché rappresentare un pagamento anomalo legato a un presunto favoreggiamento.
Per i giudici, quindi, la cifra non consente da sola di ricavare la prova di un accordo illecito. L'ipotesi difensiva è che il paziente, disponendo di notevoli risorse economiche e trovandosi in una situazione clinica seria, fosse disposto a sostenere una spesa maggiore pur di ottenere assistenza in tempi rapidi.

Tra gli argomenti portati dalla difesa figura anche il contesto sanitario del novembre 2020, quando erano in vigore le misure di protezione contro il Covid-19 e l'uso della mascherina era obbligatorio nelle circostanze previste dalle disposizioni dell'epoca. Secondo gli avvocati Motisi e Di Bartolo, tale situazione avrebbe reso più difficile riconoscere il paziente, che utilizzava generalità false.
La circostanza è stata inserita nel quadro degli elementi da valutare per stabilire se Bavetta potesse effettivamente sapere di avere davanti il ricercato. Anche il comportamento di un paziente facoltoso, interessato a ottenere rapidamente le cure, è stato considerato una possibile spiegazione alternativa rispetto alla ricostruzione accusatoria.

Nelle motivazioni emerge un ultimo punto relativo alla mancata sottoscrizione del primo referto da parte del medico. È questa la contestazione che, secondo quanto riportato nella decisione, rimane a carico dell'indagato. Tuttavia, per il Tribunale, l'omissione non basta a dimostrare che il sanitario fosse consapevole di curare Matteo Messina Denaro sotto falsa identità e che avesse intenzionalmente agito per favorirne la latitanza.
Il focus centrale della vicenda resta dunque la prova della conoscenza dell'identità reale del paziente e della volontà di agevolarlo. La valutazione del Riesame è che gli elementi esaminati non raggiungano la soglia necessaria per giustificare la misura cautelare richiesta dalla Procura di Palermo. La decisione riguarda il quadro indiziario posto a fondamento della richiesta di arresto e non equivale, di per sé, a una pronuncia definitiva sul merito di ogni possibile contestazione.


Ne avevamo parlato anche qui:
https://www.civicoventi.com/2025/11/messina-denaro-niente-carcere-per-il.html

Rosalba Pipitone
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